Le direttive Anti-Inquinamento
Per ottenere l'immatricolazione negli
stati della Comunità Europea i veicoli di nuova costruzione devono
rispettare le seguenti direttive antinquinamento.
Se avete dubbi in merito alla
corrispondenza del vostro veicolo ad una direttiva CEE RICHIEDETECI
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Autoveicoli, anche commerciali, fino
a 3,5 tonnellate
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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EURO4
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immatricolati
dopo il 1.1.1993
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immatricolati
dopo il 1.1.1997
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immatricolati
dopo il 1.1.2001
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immatricolati
dopo il 1.1.2006
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91/441 CEE
91/542 CEE
93/59 CEE
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94/12
96/1 CE
96/44 CE
96/69 CE
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98/69 CE
99/96 CE
99/102 CE
2001/1 CE
2002/80 CE
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98/69 CE-B
98/77 CE
99/102 CE-B
2001/1 CE-B
2002/80 CE-B
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Motocicli e ciclomotori
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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omologati
dopo il 17.6.1999
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ciclomotori omologati
dopo il 17.6.2002
motocicli immatricolati
dal 1.1.2003
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omologati o immatricolati
dopo il 1.1.2006
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97/24 CE
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97/24 CE fase II
2002/51 CE fase A
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2002/51 CE fase B
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Autoveicoli commerciali oltre 3,5 tonnellate
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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EURO4
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immatricolati
dopo il 1.10.1993 o 1.10.96
(a seconda dei gas emessi)
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immatricolati
dopo il 1.1.1997
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immatricolati
dopo il 1.10.2001
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immatricolati
dopo il 1.10.2005
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91/542 CEE
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96/01 CE
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99/96 CE
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98/69 CE-B
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Le norme "Euro" (fonte ACI)
Nelle offerte commerciali e nella terminologia comune si distinguono,
per le autovetture, diverse situazioni:
Pre-Euro 1 indica i veicoli "non catalizzati"
a benzina e i veicoli "non ecodiesel";
Euro 1 indica i veicoli "ecologici" conformi
alla direttiva 91/441. Il rispetto dei limiti di emissione stabiliti
da questa direttiva impose l'adozione della "marmitta catalitica"
sulle vetture nuove;
Euro 2 indica i veicoli "ecologici" conformi
alla direttiva 94/12. I veicoli omologati secondo questa direttiva
non possono più essere immatricolati come nuovi a partire dall'1/1/2001,
a meno che non si tratti di "veicoli di fine serie";
Euro 3 indica i veicoli "ecologici" conformi
alla direttiva 98/69. A partire dall'1/1/2001 possono essere immatricolate
come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva,
a parte il caso di "veicoli di fine serie".
Euro 4 è costituita dalla seconda parte della
tabella dei limiti di emissione compresa nella direttiva 98/69,
che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove
a partire dall'1/1/2006.
Euro 5 ancora NON approvata nè prevista nei
dettagli. Leggi questo articolo
Nell'evoluzione dalla direttiva 91/441 alla direttiva 98/69 sono
cambiati non solo i limiti di emissione, ma soprattutto le metodologie
di prova e di misura; pertanto, alcuni valori della prima direttiva
si raddoppierebbero se misurati secondo la direttiva 98/69.
La "direttiva di omologazione" è indicata sulla carta di circolazione.
Come "leggere" la carta di circolazione
A partire dal 1996 le carte di circolazione riportano gli estremi
anche delle direttive riguardanti le emissioni, nella parte dedicata
alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo.
Inoltre dal novembre 1999 le carte di circolazione stampate sul
"modello unificato europeo" (con in alto a sinistra la sigla I
circondata da 12 stelle) reca chiaramente indicata al rigo
V.9 della "parte tecnica" la sigla della direttiva secondo
la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato
il veicolo. Guarda un esempio di Euro 4 nella
nuova Carta di Circolazione .
Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati tra il
1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che
sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa
alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo
è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché
dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo
veicoli omologati secondo questa direttiva. Rimane però da verificare
l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare
il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale
riguardo di contattare l'Ufficio della Motorizzazione Civile (ora
denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere
i relativi chiarimenti. Guarda un esempio di Euro 3 sulla
vecchia Carta di Circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati anteriormente all'anno
1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta
la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo
alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la
Motorizzazione Civile.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata
a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente
di un veicolo "pre-Euro1".
Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate
secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione"
da una direttiva a quella successiva.
Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non
è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva
di omologazione e, se lo si considera importante ai fini
della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta
di circolazione per essere certi che si tratti di un modello "aggiornato"
per quanto riguarda le emissioni.
GPL/Metano
Se l'installazione è avvenuta dopo l'immatricolazione, la variazione
di alimentazione deve essere collaudata ed annotata dalla Motorizzazione
sulla carta di circolazione.
Se si tratta di veicoli già all'origine "bimodali", sono soggetti
alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della
direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i
carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi
limiti.
"Retrofit"
I veicoli dotati di "retrofit" (una marmitta catalitica cosiddetta
"a due vie", applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non
catalizzati all'origine) ricadono interamente nella classe "pre-Euro1.
Motocicli e ciclomotori
Per i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (EURO1-moto),
è chiaramente indicata nella documentazione che accompagna il
veicolo la dicitura "rispetta la direttiva 97/24/CE cap. 5".
Non è significativa l'assenza di un catalizzatore allo scarico,
dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono
essere ottenuti, secondo la tecnologia di produzione, anche senza
quel dispositivo.
Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti
a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando
particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati
successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione
della Casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni
certe - anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti
nei documenti di circolazione - potranno essere fornite solo dalla
Casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza.
È da notare che, in Italia, a causa del tardivo recepimento della
direttiva, i veicoli di modelli non omologati EURO1-moto e che
non possono usufruire della procedura di adeguamento sopra descritta,
possono ugualmente essere stati immatricolati come nuovi fino
al 17 giugno 2003.